Come si vota!


Votare è molto semplice, mettete una sola croce sul simbolo del MOVIMENTO 5 STELLE e scrivete una o due preferenze scrivendo solo il cognome dei candidati; nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.


Avendo in lista 2 candidati che si chiamano "DI LIDDO" suggeriamo di specificare l'iniziale del nome, DI LIDDO G. (Giuseppe) e DI LIDDO P. (Patrizia).

Di seguito si riportano le istruzioni dettagliate del Ministero degli Interni

 Elezioni amministrative 2013: quando e come si vota, il corpo elettorale
Urne aperte domenica 26 maggio, dalle 8 alle 22, e lunedì 27 maggio, dalle 7 alle ore 15. Turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci, domenica 9 giugno, dalle 8 alle 22, e lunedì 10 giugno, dalle ore 7 alle ore 15
Domenica 26 maggio, dalle ore 8.00 alle ore 22.00, e lunedì 27 maggio, dalle ore 7 alle ore 15, nelle regioni a statuto ordinario e nella regione Sardegna si svolgeranno le elezioni del sindaco e del consiglio comunale di 564 comuni (di cui 2 capoluoghi di regione: Ancona e Roma, e 14 capoluoghi di provincia: Avellino, Barletta, Brescia, Iglesias, Imperia, Isernia, Lodi, Massa, Pisa, Siena, Sondrio, Treviso, Vicenza e Viterbo) nonché dei consigli circoscrizionali.
Le operazioni di scrutinio avranno inizio lunedì 27 maggio, subito dopo la chiusura della votazione e l’accertamento del numero dei votanti.
In caso di effettuazione del turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci, si voterà domenica 9 giugno, sempre dalle ore 8.00 alle ore 22.00, e lunedì 10 giugno, dalle ore 7.00 alle ore 15.00 mentre le operazioni di scrutinio avranno inizio nella stessa giornata di lunedì, al termine delle votazioni e dell’accertamento del numero dei votanti.
I risultati saranno consultabili nei siti www.interno.gov.it e http://elezioni.interno.it.
COME SI VOTA
ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI DI REGIONI A STATUTO ORDINARIO E DELLA SARDEGNA (SCHEDA AZZURRA)
La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato.
L’elettore può votare:
  • per una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito anche al candidato sindaco collegato;
  • per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, non scegliendo alcuna lista collegata; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco;
  • per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste collegate, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista collegata;
  • per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una lista non collegata, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista non collegata (cd. “voto disgiunto”).
L’elettore potrà altresì manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale, scrivendo, nelle apposite righe stampate sotto ogni contrassegno di lista, i nominativi (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) dei candidati preferiti appartenenti alla lista prescelta, avendo però presente che, nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.


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